IVA & Dropshipping in Italia
È giuridicamente possibile strutturare il dropshipping in modo tale che il venditore non sia tenuto ad applicare l’IVA italiana in determinati casi transfrontalieri. Di seguito viene presentata la base legale e le implicazioni pratiche per le imprese italiane di e-commerce.
Molti commercianti online si chiedono: “Devo applicare l’IVA italiana se i prodotti vengono spediti direttamente da un fornitore situato al di fuori dell’UE a un cliente in Italia?” La risposta si trova sia nella direttiva IVA dell’UE che nella normativa nazionale italiana.
Base europea
All’interno dell’Unione europea, la regola principale stabilisce che è il luogo della cessione a determinare dove l’IVA è dovuta. Quando le merci sono spedite direttamente da un paese terzo (ad esempio la Cina) a un cliente in Italia, e il trasporto inizia al di fuori dell’UE, il luogo della cessione non si trova in Italia.
Articolo 32 della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA):
« Quando i beni sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, il luogo della cessione è considerato il luogo in cui si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto verso l’acquirente. »
Normativa italiana
Il diritto italiano contiene una disposizione corrispondente nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Testo Unico IVA).
Articolo 7-bis, comma 1, DPR 633/1972:
« Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando hanno per oggetto beni esistenti nel territorio stesso ovvero provenienti da altro Stato membro della Comunità. »
Interpretazione: se la spedizione inizia in un paese terzo, la cessione non è territorialmente rilevante in Italia → non si applica l’IVA italiana al venditore.
Applicazione pratica per i dropshipper
Per le aziende che operano in Italia, ciò significa che le vendite con spedizione diretta da paesi terzi possono essere strutturate senza IVA italiana. L’utilizzo del sistema IOSS può semplificare la gestione amministrativa, ma non modifica la regola fondamentale sul luogo della cessione. Errori nella fatturazione, nei sistemi e-commerce o nella documentazione possono comportare accertamenti e sanzioni fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La nostra competenza
La regola sembra semplice, ma la sua corretta applicazione richiede una conoscenza approfondita delle procedure italiane (Agenzia delle Entrate), dei flussi doganali e delle piattaforme di e-commerce. Il nostro team internazionale di esperti in IVA e commercio elettronico supporta i dropshipper nell’impostare strutture sicure e pienamente conformi.
Conclusione
Il dropshipping può essere organizzato in modo tale che il venditore non sia soggetto all’IVA italiana, purché il cliente sia l’importatore e siano rispettate e documentate le condizioni relative al luogo della cessione. Un supporto professionale è consigliato per evitare rischi giuridici e fiscali.
L’IVA in Italia: l’essenziale per chi vende online
Aliquote IVA
- Aliquota ordinaria: 22 %
- Aliquote ridotte: 10 % e 5 %
- Aliquota minima: 4 % (tra l’altro per alcuni beni alimentari di prima necessità e per i libri)
Enti competenti
- Agenzia delle Entrate: gestisce l’IVA, l’identificazione e le dichiarazioni.
- Sportello unico OSS / IOSS: tramite l’Agenzia delle Entrate quando l’Italia è lo Stato membro di identificazione.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): interviene all’importazione.
Attenzione: Livigno e Campione d’Italia
Livigno e Campione d’Italia sono esclusi dal territorio IVA dell’UE. Le spedizioni verso questi comuni seguono regole proprie e non vanno trattate come normali vendite in Italia.
Il punto decisivo: chi è l’importatore?
Quando la spedizione inizia in un paese terzo, il luogo della cessione è in linea di principio il luogo di partenza (articolo 32 della direttiva IVA). Il secondo comma dello stesso articolo prevede però un’eccezione importante: se il fornitore, o chi agisce per suo conto, è l’importatore, la cessione si considera effettuata nello Stato membro di importazione, cioè in Italia. Che il venditore non debba applicare l’IVA italiana dipende quindi da chi importa la merce. È proprio questo l’aspetto che analizziamo.
Per le spedizioni con un valore intrinseco fino a 150 € esiste un’alternativa: il regime IOSS. In questo caso l’IVA italiana viene addebitata al momento dell’acquisto, dichiarata tramite l’IOSS, e l’importazione è esente.
Quando serve una partita IVA italiana?
- Se tiene merce in Italia, ad esempio in un magazzino logistico.
- Se lei, o chi agisce per suo conto, importa la merce in Italia e la cessione non è coperta dall’IOSS.
Le imprese stabilite fuori dall’UE devono di norma nominare un rappresentante fiscale. Le imprese identificate effettuano liquidazioni periodiche dell’IVA e presentano la dichiarazione IVA annuale.
Domande frequenti sull’Italia
Il mio cliente deve pagare l’IVA alla consegna?
Se il cliente è l’importatore, sì. Paga l’IVA all’importazione all’aliquota applicabile ed eventualmente una commissione del corriere. Comunicatelo chiaramente nelle condizioni di vendita e al checkout per evitare pacchi rifiutati.
Vale anche per le vendite su Amazon o altri marketplace?
Non automaticamente. Per le spedizioni fino a 150 € da paesi terzi, il marketplace è spesso considerato fornitore presunto e versa direttamente l’IVA.
Posso spedire a Livigno con lo stesso sistema?
No. Livigno è fuori dal territorio IVA dell’UE e richiede un’analisi specifica.
Vuole sapere quale trattamento si applica al suo modello? Avvii l’analisi IVA gratuita.
Contatti
Vuoi assicurarti che la tua struttura di dropshipping per il mercato italiano sia conforme alle regole? Contatta Ecom VAT Experts per una consulenza personalizzata.
Free VAT guide for dropshipping
Discover how tax authorities handle VAT in your country. Enter your email to get the free document.