IVA & Dropshipping in Italia

È giuridicamente possibile strutturare il dropshipping in modo tale che il venditore non sia tenuto ad applicare l’IVA italiana in determinati casi transfrontalieri. Di seguito viene presentata la base legale e le implicazioni pratiche per le imprese italiane di e-commerce.

Molti commercianti online si chiedono: “Devo applicare l’IVA italiana se i prodotti vengono spediti direttamente da un fornitore situato al di fuori dell’UE a un cliente in Italia?” La risposta si trova sia nella direttiva IVA dell’UE che nella normativa nazionale italiana.

Base europea

All’interno dell’Unione europea, la regola principale stabilisce che è il luogo della cessione a determinare dove l’IVA è dovuta. Quando le merci sono spedite direttamente da un paese terzo (ad esempio la Cina) a un cliente in Italia, e il trasporto inizia al di fuori dell’UE, il luogo della cessione non si trova in Italia.

Articolo 32 della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA):
« Quando i beni sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, il luogo della cessione è considerato il luogo in cui si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto verso l’acquirente. »

Normativa italiana

Il diritto italiano contiene una disposizione corrispondente nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (Testo Unico IVA).

Articolo 7-bis, comma 1, DPR 633/1972:
« Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando hanno per oggetto beni esistenti nel territorio stesso ovvero provenienti da altro Stato membro della Comunità. »

Interpretazione: se la spedizione inizia in un paese terzo, la cessione non è territorialmente rilevante in Italia → non si applica l’IVA italiana al venditore.

Applicazione pratica per i dropshipper

Per le aziende che operano in Italia, ciò significa che le vendite con spedizione diretta da paesi terzi possono essere strutturate senza IVA italiana. L’utilizzo del sistema IOSS può semplificare la gestione amministrativa, ma non modifica la regola fondamentale sul luogo della cessione. Errori nella fatturazione, nei sistemi e-commerce o nella documentazione possono comportare accertamenti e sanzioni fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La nostra competenza

La regola sembra semplice, ma la sua corretta applicazione richiede una conoscenza approfondita delle procedure italiane (Agenzia delle Entrate), dei flussi doganali e delle piattaforme di e-commerce. Il nostro team internazionale di esperti in IVA e commercio elettronico supporta i dropshipper nell’impostare strutture sicure e pienamente conformi.

Conclusione

Il dropshipping può essere organizzato in modo tale che il venditore non sia soggetto all’IVA italiana, purché siano rispettate e documentate le condizioni relative al luogo della cessione. Un supporto professionale è consigliato per evitare rischi giuridici e fiscali.

Contatti

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